Dalla dichiarazione dei Redditi 2017, con il posticipo della scadenza del versamento a saldo ed in acconto delle imposte al 30/6, posticipo effettuato a livello normativo che significa che non è solo un posticipo relativo al 2017, ci si trova di fronte ad un diverso comportamento nelle compensazioni in presenza di versamento in acconto di IMU e TASI, che hanno la scadenza invariata al 16/6.
Non è più un comportamento automatico la compensazione di IMU e TASI con i crediti scaturenti dalla dichiarazione Redditi, come avveniva negli scorsi anni: infatti, con le dichiarazioni Unico, per coincidenza di scadenze i crediti da dichiarazione compensavano anche i prospetti dell’acconto IMU e TASI.
Ora occorre fare una distinzione ben precisa sui meccanismi di compensazione alla luce delle novità normative: crediti residui relativi all’anno precedente (derivanti dalla dichiarazione Unico 2016) e crediti scaturenti dalla dichiarazione relativi all’anno in corso.
Crediti residui relativi all’anno precedente
In questo caso, il programma compensa il prospetto di compensazione relativo alla scadenza dell’acconto IMU. Questo è condizionato dalla scelta di compensare o meno effettuata all’interno del quadro Versamenti IMU/TASI, ossia se si è indicato che l’acconto può essere compensato dai crediti residui.
Questo è un comportamento aderente alla normativa sulla compensazione: è possibile compensare i crediti anno precedente fino al momento in cui si liquidano i crediti ed i debiti scaturenti da dichiarazione in occasione del saldo e acconto delle imposte.
Credito scaturente dalla dichiarazione redditi anno in corso
Nel caso in cui dalla dichiarazione Redditi dell’anno in corso scaturiscano dei crediti, questi sono sempre riportati nella scadenza di versamento a saldo e acconto delle imposte, successiva al versamento dell’IMU e TASI in acconto (30/06). Il programma non esegue la compensazione in prospetti antecedenti il prospetto in cui i codici tributo a credito sono riportati (prospetto saldo + 1^ acconto).
E’ comunque facoltà del cliente poter utilizzare in via preventiva il credito scaturente dalla dichiarazione in compensazione. Per compensare l’acconto IMU/TASI occorre entrare nel relativo prospetto di compensazione ed inserire manualmente i codici tributo corrispondenti al credito della dichiarazione in corso.
Una volta effettuata la stampa definitiva delle deleghe dell’IMU e TASI al ricalcolo della dichiarazione il programma rileva automaticamente l’utilizzo del credito effettuato nei prospetti precedenti al prospetto di compensazione del saldo + primo acconto; in quest’ultimo prospetto viene riportato il codice tributo del credito della dichiarazione dell’anno in corso per l’importo che è la differenza fra quanto indicato nel quadro RX e/o quadro IR del modello IRAP e quanto rilevato come già utilizzato.